Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo IVCapo III

Art. 76

Modalità della votazione

In vigore dal 18 set 2012
1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza. 2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio. 3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente. 4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e l', quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-76

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Art. 76 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Modalità della votazione | Portale Normativo