Art. 76 · Modalità della votazione
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo IVCapo III

Art. 76

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Modalità della votazione

In vigore dal 18 set 2012
1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza. 2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio. 3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente. 4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e l', quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

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