Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo III
Art. 76
78 / 165Modalità della votazione
In vigore dal 18 set 2012
1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza.
2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.
3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente.
4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e l', quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-76