Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro SECONDO›Titolo V›Capo I
Art. 78
Deposito della sentenza resa sulla querela di falso
In vigore dal 16 set 2010
1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia autentica della sentenza in segreteria.
2. Il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-78