Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo VCapo I

Art. 78

Deposito della sentenza resa sulla querela di falso

In vigore dal 16 set 2010
1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia autentica della sentenza in segreteria. 2. Il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.
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Art. 78 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Deposito della sentenza resa sulla querela di falso | Portale Normativo