Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo VCapo I

Art. 77

Querela di falso

In vigore dal 16 set 2010
1. Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente. 2. Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia. 3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso è depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente fissa l'udienza di discussione. 4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-77

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Art. 77 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Querela di falso | Portale Normativo