Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo IIICapo II

Art. 65

Istruttoria presidenziale e collegiale

In vigore dal 16 set 2010
1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria. 2. Quando l'istruttoria è disposta dal collegio, questo provvede con ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione è sempre adottata dal collegio. 3. Ove l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell', il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-65

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Art. 65 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Istruttoria presidenziale e collegiale | Portale Normativo