Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro PRIMO›Titolo I›Capo IV
Art. 14
Competenza funzionale inderogabile
In vigore dal 16 set 2010
1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall' e dalla legge.
2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
3. La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli , nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-14