Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro PRIMOTitolo ICapo III

Art. 9

Difetto di giurisdizione

In vigore dal 16 set 2010
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-9

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Art. 9 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Difetto di giurisdizione | Portale Normativo