Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro PRIMOTitolo ICapo II

Art. 4

Giurisdizione dei giudici amministrativi

In vigore dal 16 set 2010
1. La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-4

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Art. 4 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Giurisdizione dei giudici amministrativi | Portale Normativo