Art. 4 · Giurisdizione dei giudici amministrativi
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro PRIMOTitolo ICapo II

Art. 4

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Giurisdizione dei giudici amministrativi

In vigore dal 16 set 2010
1. La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.
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