Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro PRIMO›Titolo I›Capo II
Art. 4
4 / 165Giurisdizione dei giudici amministrativi
In vigore dal 16 set 2010
1. La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-4