Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro PRIMOTitolo ICapo III

Art. 8

Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali

In vigore dal 16 set 2010
1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale. 2. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-8

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Art. 8 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali | Portale Normativo