Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro PRIMO›Titolo I›Capo III
Art. 8
8 / 165Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali
In vigore dal 16 set 2010
1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
2. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-8