Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro PRIMOTitolo ICapo I

Art. 3

Dovere di motivazione e sinteticità degli atti

In vigore dal 30 ott 2016
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato. 2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-3

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Art. 3 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Dovere di motivazione e sinteticità degli atti | Portale Normativo