Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I
Art. 3
3 / 165Dovere di motivazione e sinteticità degli atti
In vigore dal 30 ott 2016
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-3