Art. 14 · Competenza funzionale inderogabile
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro PRIMOTitolo ICapo IV

Art. 14

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Competenza funzionale inderogabile

In vigore dal 16 set 2010
1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall' e dalla legge. 2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. 3. La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli , nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'.
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