Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro QUARTO›Titolo I
Art. 113
Giudice dell'ottemperanza
In vigore dal 16 set 2010
1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all', comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.
2. Nei casi di cui all', comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-113