Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro QUARTOTitolo I

Art. 113

Giudice dell'ottemperanza

In vigore dal 16 set 2010
1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all', comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado. 2. Nei casi di cui all', comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-113

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Art. 113 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Giudice dell'ottemperanza | Portale Normativo