Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro TERZOTitolo IV

Art. 108

Casi di opposizione di terzo

In vigore dal 8 dic 2011
1. Un terzo... può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorchè passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi. 2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-108

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Art. 108 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Casi di opposizione di terzo | Portale Normativo