Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro TERZO›Titolo IV
Art. 108
Casi di opposizione di terzo
In vigore dal 8 dic 2011
1. Un terzo... può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorchè passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.
2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-108