Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro TERZO›Titolo II
Art. 103
Riserva facoltativa di appello
In vigore dal 16 set 2010
1. Contro le sentenze non definitive è proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.
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