Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro TERZOTitolo II

Art. 103

Riserva facoltativa di appello

In vigore dal 16 set 2010
1. Contro le sentenze non definitive è proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.
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Art. 103 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Riserva facoltativa di appello | Portale Normativo