Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro TERZOTitolo IV

Art. 109

Competenza

In vigore dal 16 set 2010
1. L'opposizione di terzo è proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2. 2. Se è proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui all' intervenendo nel giudizio di appello. Se l'opposizione di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per l'intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo precedente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-109

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Art. 109 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Competenza | Portale Normativo