Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro TERZO›Titolo IV
Art. 109
111 / 165Competenza
In vigore dal 16 set 2010
1. L'opposizione di terzo è proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2.
2. Se è proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui all' intervenendo nel giudizio di appello. Se l'opposizione di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per l'intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo precedente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-109