Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro SECONDO›Titolo I›Capo I›Sez. II
Art. 52
52 / 165Termini e forme speciali di notificazione
In vigore dal 16 set 2010
1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.
2. Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.
3. Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo.
5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-52