Art. 51 · Intervento per ordine del giudice
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo ICapo ISez. I

Art. 51

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Intervento per ordine del giudice

In vigore dal 16 set 2010
1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all', comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione. 2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalità di cui all'. Si applica l', comma 3, terzo periodo.
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