Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro PRIMOTitolo IIICapo I

Art. 27

Contraddittorio

In vigore dal 16 set 2010
1. Il contraddittorio è integralmente costituito quando l'atto introduttivo è notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati. 2. Se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti e non si è verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-27

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Art. 27 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Contraddittorio | Portale Normativo