Art. 27 · Contraddittorio
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro PRIMOTitolo IIICapo I

Art. 27

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Contraddittorio

In vigore dal 16 set 2010
1. Il contraddittorio è integralmente costituito quando l'atto introduttivo è notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati. 2. Se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti e non si è verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali.
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