Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro PRIMO›Titolo II
Art. 23
23 / 165Difesa personale delle parti
In vigore dal 20 apr 2013
1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-23