Art. 23 · Difesa personale delle parti
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro PRIMOTitolo II

Art. 23

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Difesa personale delle parti

In vigore dal 20 apr 2013
1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-23