Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro TERZO›Titolo I
Art. 97
Intervento nel giudizio di impugnazione
In vigore dal 16 set 2010
1. Può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-97