Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro TERZOTitolo I

Art. 97

Intervento nel giudizio di impugnazione

In vigore dal 16 set 2010
1. Può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-97

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Art. 97 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Intervento nel giudizio di impugnazione | Portale Normativo