Art. 97 · Intervento nel giudizio di impugnazione
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro TERZOTitolo I

Art. 97

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Intervento nel giudizio di impugnazione

In vigore dal 16 set 2010
1. Può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.
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