Libro SECONDO›Titolo II›Capo I
Art. 236
Opere permanenti di protezione antiaerea
In vigore dal 9 ott 2010
1. Rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e costituiscono demanio militare le opere permanenti di protezione antiaerea.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-236