Libro SECONDO›Titolo II›Capo III›Sez. II
Art. 240
Navi armate e navi in disponibilità
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le navi, secondo le loro condizioni nei riguardi degli effettivi del personale e dell'efficienza del materiale, si distinguono nel modo seguente:
a) navi armate;
b) navi in disponibilità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-240