Libro SECONDO›Titolo II›Capo III›Sez. II
Art. 245
Incendio su nave da guerra
In vigore dal 9 ott 2010
1. In caso d'incendio su nave da guerra, la direzione delle operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il quale tiene informato il comandante del porto dell'entità dell'incendio e dell'andamento delle operazioni.
2. Il comandante del porto assume la direzione delle operazioni di soccorso per quanto riguarda la sicurezza del porto e delle altre navi, e coadiuva, ove richiesto, il comando della nave da guerra con i mezzi e l'organizzazione antincendi del porto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-245