Libro SECONDOTitolo IICapo IIISez. II

Art. 245

Incendio su nave da guerra

In vigore dal 9 ott 2010
1. In caso d'incendio su nave da guerra, la direzione delle operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il quale tiene informato il comandante del porto dell'entità dell'incendio e dell'andamento delle operazioni. 2. Il comandante del porto assume la direzione delle operazioni di soccorso per quanto riguarda la sicurezza del porto e delle altre navi, e coadiuva, ove richiesto, il comando della nave da guerra con i mezzi e l'organizzazione antincendi del porto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-245

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