Libro SECONDOTitolo IICapo IV

Art. 249

Rifugi alpini demaniali e rifugi alpini pubblici e privati di interesse della Difesa

In vigore dal 9 ott 2010
1. I rifugi alpini, già appartenenti a cittadini, a società e a enti ex nemici, devoluti al demanio dello Stato in virtù dell' del regio decreto 10 aprile 1921, n. 470, restano assegnati al Ministero della difesa, che può concederli in esercizio a cittadini italiani e a società ed enti nazionali. Le concessioni di esercizio sono accordate previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con il Ministro per i beni e le attività culturali per i rifugi alpini sottoposti a tutela o ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, per i rifugi alpini ubicati in fondi e boschi appartenenti al demanio forestale. Resta fermo quanto disposto dall' del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, in ordine al trasferimento di rifugi alpini alla Provincia autonoma di Bolzano e al loro utilizzo per esigenze addestrative - operative del Ministero della difesa. 2. Dei rifugi alpini di proprietà privata può essere disposta l'espropriazione dall'autorità militare, secondo le norme per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione delle opere militari dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-249

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