Libro SECONDO›Titolo II›Capo V

Art. 250

Campi e impianti di tiro a segno .

In vigore dal 26 giu 2026
(Campi e impianti di tiro a segno). 1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari. 2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, che adotta le direttive tecniche per la concessione e il mantenimento dell'agibilità al tiro relative agli impianti e ai campi di tiro e ai locali per la custodia di armi e munizioni presenti presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale. 3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, all'Unione italiana tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato, che ne disciplina l'utilizzazione secondo la legge, il proprio statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza, agibilità e addestramento al tiro.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-250

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