Libro SECONDO›Titolo II›Capo V
Art. 250
Campi e impianti di tiro a segno .
In vigore dal 27 mar 2012
(Campi e impianti di tiro a segno).
1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-250