Libro SECONDOTitolo IICapo V

Art. 250

Campi e impianti di tiro a segno .

In vigore dal 27 mar 2012
(Campi e impianti di tiro a segno). 1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari. 2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa. 3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-250

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