Libro SECONDO›Titolo II›Capo III›Sez. II
Art. 244
Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministero della difesa cura la tenuta del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale.
2. Nel registro è iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non è a ordinamento militare.
3. Le unità e i mezzi navali, iscritti nel registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana.
4. Le norme di attuazione sono contenute nel regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-244