Libro SECONDO›Titolo II›Capo III›Sez. II
Art. 241
Assegnazione delle unità navali
In vigore dal 9 ott 2010
1. La costituzione delle Forze navali armate e del naviglio in disponibilità, l'assegnazione ai servizi costieri e al naviglio sussidiario, è stabilita dal Capo di stato maggiore della Marina militare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-241