Libro SECONDOTitolo IICapo IIISez. II

Art. 241

Assegnazione delle unità navali

In vigore dal 9 ott 2010
1. La costituzione delle Forze navali armate e del naviglio in disponibilità, l'assegnazione ai servizi costieri e al naviglio sussidiario, è stabilita dal Capo di stato maggiore della Marina militare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-241

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