Libro SECONDOTitolo I

Art. 234

Registri e inventari

In vigore dal 9 ott 2010
1. I beni della Difesa sono descritti in appositi registri di consistenza o inventari. 2. L'inventario dei beni di demanio pubblico della Difesa è eseguito a cura del Ministero della difesa e consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri dell'amministrazione. 3. L'originale dell'inventario è conservato dalle amministrazioni centrali militari e gli estratti dalle rispettive direzioni territoriali o uffici dipendenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-234

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