Libro SECONDO›Titolo I
Art. 232
Patrimonio indisponibile della Difesa
In vigore dal 9 ott 2010
1. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Ministero della difesa, se a esso assegnati in uso, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra e comunque militari, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Difesa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-232