Libro PRIMOTitolo VICapo IIISez. III

Art. 227

Corsi di studio e ammissioni delle scuole sottufficiali

In vigore dal 9 ott 2010
1. I corsi di studio seguiti presso le scuole sottufficiali si svolgono in base a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capi V, VI, VII e VIII e al libro IV, titolo III, capo I del regolamento. 2. L'ammissione degli allievi presso le scuole sottufficiali si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I, IV e V del presente codice.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-227

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