Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. I
Art. 223
Ammissioni alle Accademie militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ammissione degli allievi ufficiali presso le accademie militari si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e II.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-223