Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. I
Art. 221
Finalità delle Accademie militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le accademie militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di consentire agli allievi ufficiali l'accesso ai ruoli normali degli ufficiali in servizio permanente.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti accademie militari:
a) Accademia militare dell'Esercito italiano;
b) Accademia navale;
c) Accademia aeronautica;
d) Accademia dell'Arma dei carabinieri.
3. L'Accademia navale e l'Accademia aeronautica si occupano anche del completamento della formazione iniziale degli ufficiali dei vari ruoli, costituendo a tale scopo istituti militari di istruzione superiore di cui alla sezione II del presente capo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-221