Libro PRIMO›Titolo VI›Capo II
Art. 220
Ammissione alle scuole militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le ammissioni alle scuole militari si effettuano ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e IX, e titolo III, capo XI del presente codice.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-220