Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. I
Art. 222
Corsi di studio delle Accademie militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. I corsi di studio seguiti presso le accademie militari sono definiti in base a quanto disposto dall'.
2. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capo I del regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-222