Libro PRIMOTitolo VICapo IIISez. III

Art. 226

Scuole per sottufficiali

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le scuole sottufficiali sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di consentire agli allievi l'accesso ai ruoli dei sottufficiali ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capi V, VI, VII e VIII. 2. Le finalità di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole per sottufficiali: a) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; b) Scuole sottufficiali della Marina militare; c) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare; d) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare; e) Scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri; f) Scuola brigadieri dell'Arma dei carabinieri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-226

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