Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. II
Art. 224
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi:
a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento;
b) la formazione superiore degli ufficiali, anche in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale e internazionale, definita dal libro IV, titolo III, capo IV, e dal libro IV, titolo III, capo II del regolamento.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono affidate ai seguenti istituti militari di istruzione superiore:
a) Istituto alti studi della difesa;
b) Istituto superiore di Stato maggiore interforze;
c) Istituto di studi militari marittimi;
d) Istituto di scienze militari aeronautiche;
e) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano;
f) Scuola ufficiali carabinieri.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-224