Libro SECONDO›Titolo I
Art. 233
Individuazione delle opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale a fini determinati
In vigore dal 17 nov 2023
1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie:
a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico - operative dell'Arma dei carabinieri;
b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo;
c) aeroporti ed eliporti;
d) basi navali;
e) caserme;
f) stabilimenti e arsenali;
g) reti, depositi carburanti e lubrificanti;
h) depositi munizioni e di sistemi d'arma;
i) comandi di unità operative e di supporto logistico;
l) basi missilistiche;
m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo;
n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea;
o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;
p) poligoni e strutture di addestramento;
q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;
r) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa e sicurezza nazionale;
s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;
s-bis) le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e agli del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
t) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.
1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l' della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.
1-ter). Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, il Ministero della difesa è autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui all' del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-233