Art. 233 · Individuazione delle opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale a fini determinati
Libro SECONDOTitolo I

Art. 233

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Individuazione delle opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale a fini determinati

In vigore dal 17 nov 2023
1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie: a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico - operative dell'Arma dei carabinieri; b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo; c) aeroporti ed eliporti; d) basi navali; e) caserme; f) stabilimenti e arsenali; g) reti, depositi carburanti e lubrificanti; h) depositi munizioni e di sistemi d'arma; i) comandi di unità operative e di supporto logistico; l) basi missilistiche; m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo; n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea; o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme; p) poligoni e strutture di addestramento; q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma; r) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa e sicurezza nazionale; s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento; s-bis) le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e agli del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; t) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale. 1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l' della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni. 1-ter). Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, il Ministero della difesa è autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui all' del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-233