Art. 236 · Opere permanenti di protezione antiaerea
Libro SECONDOTitolo IICapo I

Art. 236

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Opere permanenti di protezione antiaerea

In vigore dal 9 ott 2010
1. Rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e costituiscono demanio militare le opere permanenti di protezione antiaerea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-236