Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2251 bis
Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
In vigore dal 20 feb 2020
(Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare... ).
1. Fermo quanto previsto dall', fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene:
a) a scelta;
b) per concorso per titoli di servizio ed esami.
2. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.
3. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:
a) otto anni, per l'avanzamento a scelta;
b) per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami:
1) cinque anni, per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
2) sei anni, per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
4. Le promozioni sono conferite:
a) per l'avanzamento a scelta, secondo le modalità di cui all', comma 2;
b) per l'avanzamento mediante concorso per titoli di servizio ed esami, nel numero massimo di seguito indicato:
1) Esercito italiano: n. 56;
2) Marina militare: n. 50, di cui n. 7 destinati al Corpo delle capitanerie di porto;
3) Aeronautica militare: n. 78.
5. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b).
6. I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2017 prendono posto nel ruolo dopo i primi marescialli promossi in pari data ai sensi dell', comma 8, lettera c).
7. Fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2026, non si applica l', comma 1-bis.
7-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2029, in deroga all', comma 1, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione a scelta per la promozione al grado di primo maresciallo sono rispettivamente:
a) 8 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) 7 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) 7 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019;
d) 7 anni per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di cui all', comma 1, lettera a).
7-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di primo maresciallo per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i marescialli capi sotto elencati:
a) con anzianità nel grado fino al 31 dicembre 2012;
b) con anzianità nel grado fino al 31 dicembre 2013..
7-quater. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la decorrenza delle promozioni al grado di primo maresciallo e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:
a) 1° luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
b) 2 luglio 2020, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;
c) 3 luglio 2020, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2018;
d) 4 luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota di cui al comma 7-ter, lettera b);
e) 1° luglio 2021, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
f) 2 luglio 2021, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;
g) 3 luglio 2021, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;
h) 4 luglio 2021, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b);
i) 1° luglio 2022, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
l) 2 luglio 2022, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2022;
m) 3 luglio 2022, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;
n) 4 luglio 2022, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b).
7-quinquies. Per l'anno 2018, in deroga all', comma 2, lettera a), per i marescialli di 1ª classe dell'Aeronautica militare con anzianità 2010, la decorrenza delle promozioni a scelta al grado di primo maresciallo è così determinata:
a) 1° gennaio 2018 per i marescialli di 1ª classe con anzianità di grado dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010, promossi in prima valutazione;
b) 1° luglio 2018 per i marescialli di 1ª classe con anzianità di grado dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, promossi in prima valutazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2251-bis