Parte VILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2251 quater

Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

In vigore dal 20 feb 2020
1. Il personale che ha assunto il grado di luogotenente, ai sensi dell', comma 1, e non si trovi nelle condizioni di cui all' è inserito in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017. 2. Al personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell', commi 2, 3 e 3-bis, ai fini dell'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati: a) un anno, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo non oltre il 2006; b) due anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009. c-bis) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018; c-ter) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019; c-quater) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all', comma 3-ter, lettera a); c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all', comma 3-ter, lettera b); c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all', comma 3-ter, lettera c); c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all', comma 3-ter, lettera d); c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all', comma 3-ter, lettera e); c-nonies) sei anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all', comma 3-ter, lettera f); c-decies) sei anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, di cui all', comma 3-bis, lettera g). 2-bis. Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all', comma 1, i luogotenenti con anzianità di grado 1° gennaio a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dal comma 2. 2-ter. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 2-bis per i motivi di cui all', si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 2-quater. I luogotenenti esclusi dalle aliquote cui ai commi 1, 2 e 2-bis per mancanza dei requisiti di cui all', comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. 2-quinquies. Per l'anno 2020 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati: a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2008; b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2009; c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli con anzianità 2010; d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli con anzianità 2011. 2-sexies. Per l'anno 2027 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati: a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017; b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017; c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017; d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2251-quater

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