Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVII›Sez. II
Art. 1323
Attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
In vigore dal 20 feb 2020
1. Per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) quattro anni di anzianità di grado;
b) assenza delle condizioni di cui all';
c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare;
d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari più gravi della consegna.
2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado previsto dal comma 1, lettera a).
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173.
4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 1 per i motivi di cui all', si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
4-bis. I luogotenenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1323