Libro QUARTOTitolo VIICapo XVIISez. I

Art. 1321

Qualifica

In vigore dal 9 ott 2010
1. È istituita la qualifica di primo capitano o primo tenente di vascello per i capitani e gradi corrispondenti. 2. La qualifica di primo capitano e corrispondente non influisce in alcun modo sull'anzianità di grado nei rapporti gerarchici e disciplinari se non in quanto manifesta l'anzianità di grado dell'ufficiale. 3. Ai primi capitani e qualifiche corrispondenti possono essere attribuiti incarichi del grado superiore.
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