Libro QUARTOTitolo VIICapo XVISez. I

Art. 1317

Limite alle promozioni per gli ufficiali

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ufficiali non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo di complemento possono conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, se titolari di pensione di 1ª categoria, che fruiscono di assegno di superinvalidità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1317

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